Avv. Laura Bazzan - A differenza dei figli, in favore dei quali il mantenimento viene espressamente riconosciuto quale diritto dall'art. 315-bis c. 1 c.c., esteso dall'art. 337-septies anche oltre la maggiore et e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica e, correlativamente, imposto quale obbligo ai genitori dall'art. 147 c.c., non esiste una disciplina che preveda un corrispondente obbligo di mantenimento dei genitori gravante sui figli.
Vi sono, tuttavia, alcune norme che disciplinano gli obblighi economici dei figli nei confronti della famiglia in generale e dei genitori in particolare.
Vediamole:
Usufrutto legale sui beni dei figli e contribuzione ai bisogni della famigliaAlimenti ai genitori in stato di bisognoMancati alimenti ai genitori: le sanzioni per i figli L'obbligazione del coniugeQuando cessa l'obbligazione alimentare del figlioInnanzitutto, ai sensi dell'art. 324 c.c., il genitore titolare dell'
usufrutto legale sui beni del figlio, diritto che conserva sino al compimento della maggiore et da parte di quest'ultimo, e lo stesso figlio tenuto, secondo quanto previsto dall'art. 315-
bis c. 4 c.c., a
contribuire ai bisogni della famiglia, in base alle proprie capacit, alle proprie sostanze e al proprio reddito, finch convive con essa. In un'ottica di mutua assistenza familiare, quindi, da un lato, il genitore pu gestire il patrimonio del figlio fino a quando esercita la
responsabilit genitoriale su di esso; dall'altro, l'obbligo di contribuzione del figlio subordinato alla
convivenza con la famiglia di origine.
Il genitore, inoltre, ha diritto ad ottenere la corresponsione degli alimenti da parte del figlio qualora si trovi in stato di bisogno, ovvero nell'incapacit di provvedere da s al soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita.
Si tratta di una prestazione assistenziale diversa rispetto al mantenimento, essendo limitata a quanto necessario per far fronte alle necessit primarie dell'esistenza (come vitto, alloggio, cure, vestiario) pur con riguardo alla posizione sociale dell'avente diritto, ed essendo commisurata sia alle esigenze del beneficiario che alle condizioni economiche del somministratoreex art. 438 c.c.
Poich l'impossibilit di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento consegue all'incapacit di esercitare un'attivit lavorativa, la situazione di bisogno sovente configurabile con riferimento ai genitori anziani privi di pensione o pensione inadeguata. Il figlio pu, a sua scelta, corrispondere al genitore indigente un assegno periodico ovvero accoglierlo e mantenerlo nella propria casa, ai sensi dell'art. 443 c.c.
Il mancato adempimento agli obblighi alimentari da parte del figlio, se doloso, potrebbe integrare il
delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570 c.p., che prevede la reclusione fino a un anno e la
multa da euro 103 a euro 1.032 anche per chi faccia mancare i
mezzi di sussistenza agli ascendenti.
L'obbligazione alimentare del figlio nei confronti del padre o della madre, tuttavia, ha
grado posteriorerispetto a quella imposta al coniuge. In altre parole, il figlio tenuto a prestare gli alimenti solo se il coniuge del genitore che versa in stato di bisogno non sia in grado di provvedere al suo sostentamento, e sempre che lo stesso figlio goda di redditi sufficienti a soddisfare le esigenze di vita della propria famiglia e dell'alimentando; in caso contrario, si procede secondo l'ordine stabilito dall'art. 433 c.c. (genitori e, in loro mancanza, ascendenti prossimi; adottanti; generi e nuore; suocero e suocera; fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali). Se vi sono pi figli, sono tutti obbligati a prestare gli alimenti al genitore
in proporzione alle loro possibilit economiche. Primo obbligato, ancorch nei limiti della cosa donata, resta il
donatario che deve prestare gli alimenti al donante con precedenza su ogni altro soggetto, anche appartenente alla famiglia dell'alimentando, salvo che si tratti di
donazione obnuziale o remuneratoria.
In ogni caso, il
mutamento delle condizioni economiche del figlio o del genitore determinano, a seconda delle circostanze, la cessazione, la diminuzione o l'aumento degli alimenti. In particolare, se in seguito all'assegnazione il genitore mantiene una
condotta disordinata o riprovevole, gli alimenti possono essere ridotti; se il genitore viene dichiarato
decaduto dalla responsabilit genitoriale, perde il diritto agli alimenti nei confronti del figlio, cos come la posizione di legittimario nella successione apertasi per premorienza dello stesso figlio o del nipote
ex filio. L'obbligazione alimentare del figlio cessa, altres, in ipotesi di
disconoscimento della paternit e revoca o annullamento dell'adozione.